
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Art. 77 c. II della costituzione
- necessità [ne-ces-si-tà] n.f. invar. 1 l' esser necessario; esigenza, bisogno assoluto 2 cosa necessaria 3 forza superiore al volere degli uomini che ne determina l'agire
SIN. inevitabilità, ineluttabilità
- urgenza [ur-gèn-za] [pl. e] 1 l'essere urgente; necessità impellente, inderogabile di qualcosa 2 situazione molto grave
SIN. impellenza, inderogabilità, indifferibilità
Dizionario GARZANTI
Nessun commento:
Posta un commento