martedì 9 febbraio 2010

Un porco, un delinquente

.
.
Il caso Zapatero, oggi in drastica caduta di popolarità, ricorda una classica barzelletta che furoreggiava nell’Urss di Brezhnev.

Il segretario del Pcus visitava una scuola e chiedeva agli studenti opinioni sui suoi predecessori. Stalin? “Un porco, un deliquente”. Bravi.

Kruscev? “Un porco, un deliquente”. Ottimo.

E Breznev?, chiedeva sorridendo malizioso. “Un porco, un deliquente” rispondevano gli scolari. Come?!?!

Ci scusi, ci scusi, compagno segretario, balbettava la professoressa imbarazzatissima, ma sono tanto bravi che mi ero portata avanti col programma.

Consiglio disinteressato: mai innamorarsi di un leader politico, idealizzarlo o beatificarlo. Spesso basta avere un poco di pazienza e le opinioni su di lui o lei cambiano. Vorrei essere abbastanza giovane per vedere per esempio quanti berlusconiani resteranno quando l’Amato Leader sarà assunto in cielo. Berlusconiano, io? Ma quando mai.

da "Tempo Reale, il blog del direttore" di Vittorio Zucconi - 9/02/2010

lunedì 8 febbraio 2010

Il processo come lotta e come punizione nel medioevo

.
.
(...) quaestio come supplizio di verità. Prima di tutto la quaestio non è un mezzo per strappare la verità a qualunque costo; non è la tortura scatenata degli interrogatori moderni; è crudele, certo, ma non selvaggia. Si tratta di una pratica che ha le sue regole, che obbedisce ad una procedura ben definita; momenti, durata, strumenti utilizzati, lunghezza delle corde, pesantezza dei pesi, numero dei cunei, interventi del magistrato che interroga, tutto questo, secondo le differenti consuetudini, è accuratamente codificato.

La quaestio è un gioco giudiziario rigoroso. E, a questo titolo, al di là delle tecniche dell'Inquisizione, si riallaccia alle antiche prove che avevano luogo nelle procedure accusatorie: ordalie, duelli giudiziari, giudizi di Dio.

Tra il giudice che ordina la quaestio e il sospettato che è torturato si svolge ancora quasi una sorta di combattimento cavalleresco; il "paziente" - è il termine con cui si designa il suppliziato - è sottomesso ad una serie di prove, graduate in severità, e nelle quali egli vince "tenendo" e perde confessando.

- Il primo grado del supplizio era lo spettacolo degli strumenti. Ci si limitava a questo stadio per i bambini ed i vecchi di più di settant'anni. -

Ma il giudice non impone la quaestio senza correre, da parte sua, dei rischi (e non è solo il pericolo di vedere morire il sospettato); egli pure mette nella partita una posta, gli elementi di prova che ha già riuniti; poichè la regola vuole che se l'accusato "tiene" e non confessa, il magistrato sia costretto ad abbandonare l'accusa. Il suppliziato ha vinto.

Di qui l'abitudine che era stata introdotta per i casi più gravi, d'imporre la quaestio "con riserva di prova": in questo caso il giudice poteva, dopo le torture, far valere le presunzioni che aveva riunite; l'accusato non veniva scagionato dalla sua resistenza, ma perlomeno doveva alla sua vittoria di non poter più essere condannato a morte. Il giudice teneva in mano tutte le sue carte, salvo la principale. Omnia citra mortem.

Di qui la raccomandazione spesso rivolta ai giudici di non sottomettere alla quaestio un sospetto sufficientemente carico di prove, per i crimini più gravi, poichè se avesse resistito alla tortura, il giudice non avrebbe più avuto il diritto di infliggergli la condanna a morte, che tuttavia meritava; in questo scontro, la giustizia sarebbe stata perdente: se le prove sono sufficienti "per condannare un tal colpevole a morte", non bisogna "azzardare la condanna alla sorte ed all'avvenimento di una quaestio, sentenza provvisoria che spesso non conduce a niente; poichè infine è proprio della salute e dell'interesse pubblico fare degli esemi di crimini gravi, atroci, capitali."

Sotto l'apparente ricerca accanita di una verità non maturata poco a poco, ritroviamo nella tortura classica il meccanismo ben regolato di una competizione: una sfida fisica che deve decidere della verità; se il paziente è colpevole, le sofferenze che essa impone sono ingiuste; ma essa è anche segno di discolpa se egli è innocente. Affrontamento, sofferenza e verità sono, nella pratica della tortura, legate tra loro: lavorano in comune il corpo del paziente. La ricerca della verità per mezzo della quaestio è pur sempre un modo di far apparire un indizio, il più grave di tutti - la confessione del colpevole; ma è anche battaglia, ed è la vittoria di un avversario sull'altro che "produce" ritualmente la verità. Nella tortura, per far confessare, c'è inchiesta ma c'è anche duello.

Nello stesso modo vi si mescolano un atto istruttorio ed un elemento di punizione. E non è questo uno dei suoi paradossi minori. Essa viene in effetti definita come un modo per completare la dimostrazione allorchè "Non esistono nel processo prove sufficienti". Viene classificata tra le pene; ed è pena così grave che, nella gerarchia dei castighi, l'Ordinanza del 1670 la inscrive subito dopo la morte. In qual modo una pena può essere impeigata come un mezzo, ci si chiederà più tardi? Come si può far valere a titolo di castigo quello che dovrebbe essere un processo di dimostrazione? La ragione sta nel modo in cui la giustizia criminale, nell'epoca classica, faceva funzionare la produzione della verità.

Le diverse parti della prova non costituivano un tutto come altrettanti elementi neutri, non attendevano di essere riunite in un unico fascicolo per apportare la certezza finale della colpevolezza. Ogni indizio portava con sè un grado di abominio. La colpevolezza non iniziava dopo che tutte le prove fossero riunite; pezzo a pezzo, essa veniva costituita da ciascuno degli elementi che permettevano di riconoscere un colpevole.

Così una semiprova non lasciava il sospettato innocente, finchè non fosse completata: ne faceva un semicolpevole; l'indizio, anche lieve di un crimine grave, segnava qualcuno come "un po'" criminale. In breve, la dimostrazione in materia penale non obbediva ad un sistema dualista: vero o falso; ma ad un principio di graduazione continua: un grado raggiunto nella dimostrazione formava già un grado di colpevolezza e implicava per conseguenza un grado di punizione. Il sospettato, in quanto tale, meritava sempre un certo castigo; non si poteva essere innocentemente oggetto di un sospetto. Il sospetto implicava, nello stesso tempo, da parte del giudice un elemento di dimostrazione, da parte del prevenuto il segno di una certa colpevolezza e da parte della punizione una forma limitata di pena. Un sospettato, che rimanesse tale, non era per questo scagionato, ma parzialmente punito.

Quando si era pervenuti ad un certo grado di presunzione, si poteva dunque legittimamente mettere in gioco una pratica che aveva un doppio ruolo: cominciare a punire in virtù delle indicazioni già raccolte e servirsi di questo inizio di pena per estorcere il resto di verità ancora mancante. La tortura giudiziaria, nel secolo XVIII, funziona in questa strana economia in cui il rituale che produce la verità va di pari passo col rituale impone la punizione. Il corpo interrogato nel supplizio e il punto di applicazione del castigo e il luogo di estorsione della verità. E come la presunzione è solidamente un elemento dell'inchiesta ed un frammento di colpevolezza, la sofferenza regolata dalla tortura è insieme una misura per punire ed un atto istruttorio.

da "Sorvegliare e punire" di Michel Focault

giovedì 4 febbraio 2010

Il nostro abisso

.
http://www.repubblica.it/esteri/2010/01/17/foto/ruba_ai_cadaveri_linciato_e_ucciso-1978991/1/ - Foto shock, sciacallo sorpreso tra le macerie - Alcune di queste immagini potrebbero turbare la sensibilità dei lettori

--------------------------------------------------------------------

La fotografia del nostro abisso
da La Repubblica del 18/01/2010 - di Vittorio Zucconi

Si vorrebbe poter dire: ma quelli non siamo noi. Quelli ripresi da un telefonino a Port-auPrince attorno al corpo morto e violato di un ladro sono demoni affiorati dalle crepe aperte nel suolo dal terremoto, come nei film d' orrore.

Si vorrebbe non vedere e non guardare le foto del linciaggio e della profanazione del cadavere dello sciacallo a Haiti, per credere che appartengano a un altro pianeta, a un' altra dimensione, a un tempo che noi, con la nostra giurisprudenza, lo stato, i codici, l' autorità, il patto civile di convivenza che affida ai magistrati e non ai machete il castigo dei colpevoli, abbiamo superato per sempre.

Si vorrebbe, ma non si può, perché quello che sconvolge e nausea non è la distanza, ma la prossimità. E' la conferma che tutti gli uomini, messi nelle circostanze giuste, siano capaci di tutto. Non è il sabba infernale attorno al corpo di un disperato più disperato degli altri sorpreso a rubare a chi non ha nulla a provocare il raccapriccio che ci afferra, è la documentazione dell' atto, sono la sua visibilità e le immagini. Leggere resoconti di orrore, racconti e testimonianza da un popolo e da una città riportati allo stato di natura, è tollerabile perché frammette tra noi e la realtà la mediazione del narratore, per efficace che sia la sua narrazione. Ma vedere è insopportabile.

Ancor più della oscenità dei risultati, è stata la sequenza dei jet che penetrano nelle Torri Gemelle e il loro collasso in diretta che ha reso, e renderà per sempre, incancellabile l' 11 settembre. Di fatti come questo linciaggio, nel quale l' immagine forse più raggelante è quella del ragazzo curvo sul cadavere per riprenderlo con il telefonino nella convergenza di tecnologia e di barbarie, accadono certamente a dozzine, se non a centinaia, nell' Haiti dove la sopravvivenzaè affidata a una spranga e l' ordine pubblico alle ronde di vigilanti con il machete.

Ma questo è stato documentato e nell' età di Internet, di You Tube, dei social network, resterà indelebile per sempre negli archivi della nuova memoria assoluta.

Possiamo non guardarli, ma non possiamo fingere che non esistano. E possiamo trovare un conforto ipocrita nel sapere che non esistono fotografie o filmati che documentino a colori e in buona definizione quello che accadde dentro il Superdome di New Orleans nel 2003 dopo Katrina, quando 25 mila profughi restarono chiusi per tre giorni dentro un palazzo dello sport senza acqua, viveri o servizi sanitari, mentre negli ospedali i medici e gli infermieri decidevano in silenzio chi lasciar morire e chi salvare, per mancanza di elettricità o di strumenti, nell' attesa dei soccorsi.

Disumanità asettica e scientificamente giustificata, con bisturi e flebo al posto dei machete. Non ci sono fotografie o filmati, se non a posteriori, dell' orrore di Falluja in Iraq, dove i corpi di americani furono dissacrati, bruciati , rosolati nella cenere e appesi ai lampioni o dei soldati del Black Hawk abbattuto a Mogadiscio o delle esecuzioni di massa dei kosovari nella "pulizia etnica". Non c' erano telefonini con videocamera per riprendere gli innocenti gettati vivi nelle foibe carsiche, per i bambini aggrappati alle loro madri nello stanzone delle "docce" al Zyklon B mentre erano gassatie nessuno ha documentato le fine dei "barboni" bruciati vivi oggi, qui nelle grandi città italiane.

Noi non siamo come loro, siamo troppo "civili" ed evoluti per riprendere e immortalare i nostri orrorie per documentare quanto sia sottile, e fragile, la membrana che separa la civiltà dalla barbarie, l' Italia di Beccaria dall' Italia delle carceri dei suicidi, la città per bene dalla città per male. Fingiamo di credere che sia la nostra superiore evoluzione a risparmiarci quello che sta accadendo a Haiti. Mentre sono soltanto l' attesa, e la ragionevole certezza, che presto o tardi qualcuno arriverà, che la cavalleria dei soccorsi spunterà dietro la collina, che hanno fermato New Orleans sul limitare dell' abisso quando i saccheggiatori si erano impadroniti della cittàe la polizia aveva l' ordine di sparare a vista.

Dove l' autorità è invece il braccio armato della violenza al potere, dove il futuro e la sopravvivenza dei propri figli si misurano nel mucchietto di stracci e di cianfrusaglia rubata che lo sciacallo massacrato, forse anche lui padre di qualcuno, portava con sé, diventa difficile giudicare. E necessario guardare. Quale pietas, quale cultura, quale umanità fermerebbero la collera di un padre che sa di dovere essere solo contro tutti gli altri uomini per cercare di salvare la vita di un figlio con un pacco viveri o una scatola di antibiotici?
Le cartoline dall' abisso che ci arrivano da Haiti, in tutta la loro insopportabilità, non sono purtroppo fuori dallo spettro dei comportamenti umani. Sono ancora dentro, all' estremo opposto del vigile del fuoco o del volontario che sacrifica la propria vita per portare in salvo un alluvionato o una anziana intrappolata, come è accaduto nella catastrofe di Messina appena quattro mesi or sono. In quella stessa Sicilia dove figli di mafiosi possono essere sciolti nell' acido e magistrati polverizzati con il tritolo.

Si è sentito, e si sente in queste ore, parlare di possibile "guerra civile" attorno alle rovine della mezza isola, forse di scontri alla frontiera con la Repubblica Dominicana, dove le folle di profughi sono state fermate e respinte da una nazione che con enorme fatica si è sollevata non di molto dalla sua coinquilina isolana e deve difenderei paradisi tropicali per i turisti americani ed europei che alimentano con soldi di espatriati ed evasori la sua crescita. Ma una guerra civile, uno scontro fra parti opposte per la conquista del potere anche a prezzo di sangue, potrebbe almeno prefigurare un vincitore, un governo futuro, invece di questa giustizia sommaria, di questo linciaggio del vivo e del morto. Sarebbe paradossalmente quasi un progresso, rispetto allo stato di natura che oggi regna a Haiti e che queste fotografie ci hanno documentato.
Dunque, meglio non guardarle, voltare gli occhi e la pagine, prima che affiori il dubbio che quel ragazzo col telefonino, o quel monatto che profana il cadavere - spogliato perché la profanazione sia ancora più simbolica - appeso per i piedi, potremmo essere noi. O, peggio, siamo stati anche noi.

mercoledì 3 febbraio 2010

Un interesse diretto, concreto e attuale

.
.
Capo V della L. 241/1990
Accesso ai documenti amministrativi

.
Articolo 22 (1) (Definizioni e princípi in materia di accesso)
1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i
soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15 e dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) (1)
1.
Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24.

(1) Rubrica aggiunta dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 24 (1)(Esclusione dal diritto di accesso)
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1.
3.
Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.
4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.
5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.
6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:
a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;
b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;
c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;
d)
quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 25 (1)(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.
4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonchè presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione".
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente.
6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti.

(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e successivamente dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Articolo 26 (Obbligo di pubblicazione) (1)
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

(1) Rubrica aggiunta dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15.

Articolo 27 (1)(Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi).
1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo".

(1) Articolo così modificato dalla
Legge 11 febbraio 2005, n. 15.


---------------------------------
Accesso alle informazioni: i rapporti con le pubbliche amministrazioni - da "Privacy e giornalismo - Diritto di cronaca e Diritti dei cittadini", a cura di Mauro Paissan

.
Viene spesso lamentato che le pubbliche amministrazioni giustificano la
propria decisione di non fornire informazioni ai giornalisti dietro una supposta applicazione della legge sulla privacy.
Al riguardo, è stato più volte evidenziato anche dallo stesso Garante che
la
legge n. 675/96, prima, e ora il Codice privacy
(Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196),
non hanno inciso in modo restrittivo sulla normativa posta a salvaguardia della trasparenza amministrativa e che, quindi, la disciplina sulla tutela dei dati personali non può essere in quanto tale invocata strumentalmente per negare l’accesso ai documenti, fatto comunque salvo il peculiare livello di tutela assicurato per certe informazioni e, in particolare, per i dati sensibili (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale).


Le difficoltà per il giornalista di accedere a determinati documenti in possesso di uffici pubblici deriva non tanto dalla disciplina sulla protezione dei dati personali, quanto dalla normativa sull’accesso ai documenti amministrativi (legge 241 del 1990) che, laddove il documento non è segreto, impone comunque di valutare l’eventuale necessità di tutelare la riservatezza di un terzo, ma prima ancora prescrive (non solo al giornalista) che chi richiede il documento debba dimostrare
la necessità di disporne per la tutela di un interesse giuridicamente rilevante e concreto.
Vi sono al riguardo alcune aperture della giurisprudenza amministrativa che ritiene legittimato all’accesso anche chi intende esercitare al riguardo il diritto di cronaca (cfr. anche Cons. di Stato n. 570/1996 e Cons. di Stato n. 99/1998), ma il punto non è pacifico.

Il giornalista può quindi chiedere di acquisire le informazioni
detenute dalle pubbliche amministrazioni utilizzando gli strumenti previsti dall’ordinamento giuridico: presentando istanza in conformità a quanto previsto dalla legge 241 o da leggi speciali o, più semplicemente, consultando albi, elenchi ecc. quando la legge ha previsto un siffatto regime di pubblicità.

In tale ottica, e fatte salve le valutazioni che seguiranno in ordine alla loro
possibile diffusione, il giornalista potrà ad esempio chiedere di acquisire o venire legittimamente a conoscenza delle informazioni concernenti:
- l’ammontare complessivo dei dati reddituali dei contribuenti, presso i
comuni;
- le situazioni patrimoniali di coloro che ricoprono determinate cariche
pubbliche o di rilievo pubblico per le quali è spesso previsto un regime di pubblicità;
- analogamente, le classi stipendiali, le indennità e gli altri emolumenti di
carattere generale corrisposti da concessionari pubblici;
- le pubblicazioni matrimoniali affisse all’albo comunale;
- notizie relative ad alcuni nati e ad alcuni deceduti (possono essere rivolte
specifiche domande all’ufficiale di stato civile, ma non si ha ad esempio diritto
a ricevere un elenco giornaliero);
- gli esiti scolastici e concorsuali per i quali l’ordinamento prevede spesso
un regime di pubblicità;
- i dati contenuti negli albi professionali;
- i dati contenuti nelle deliberazioni degli enti locali (per esempio anche
mediante l’accesso alle sedute consiliari degli organi collegiali e la relativa ripresa
televisiva);
- la situazione patrimoniale delle società e, in generale, i dati pubblici
presso le camere di commercio.


Questo per quanto riguarda l’acquisizione delle informazioni. Rimane poi affidata alla responsabilità del giornalista l’utilizzazione lecita del dato raccolto e quindi la sua diffusione secondo i parametri dell’essenzialità rispetto al fatto d’interesse pubblico narrato, della correttezza, della pertinenza e della non eccedenza, avuto altresì
riguardo alla natura del dato medesimo.
Il giornalista dovrà valutare, ad esempio, l’eventualità di non diffondere in certi casi taluni dati relativi agli esiti scolastici, sebbene pubblici, in ragione dell’opportunità di tutelare gli interessati (minori e non) dagli effetti negativi che può determinare un’eccessiva risonanza data al loro risultato.

La legge sulla privacy e lo stesso Codice entrato in vigore il 1° gennaio scorso non hanno poi “abrogato” i noti limiti generali al diritto di cronaca che la giurisprudenza ordinaria, da diversi anni, considera stabilizzati.
Un’utile novità potrà tra l’altro derivare dall’adozione del decreto del Ministro
dell’interno relativo alla legittima comunicazione e diffusione di informazioni
da parte di forze di polizia, ad esempio in caso di incidenti, eventi tragici, calamità,
ecc. (art. 57, comma 1, lett. e), del Codice privacy).

sabato 30 gennaio 2010

Il magazzino con dentro la scopa

.
.
Il mistero delle celle scomparse
di Lirio Abbate - Intere sezioni chiuse o usate per altri scopi. Perché non ci sono guardie. E così molte carceri sono sovraffollate - da L'espresso del 21/01/2010

Intere sezioni destinate ai detenuti trasformate in uffici, ambulatori medici o magazzini. Celle chiuse e mai utilizzate. Si restringono così gli istituti di pena nel nostro Paese. Anzi, si riduce così la capienza regolamentare o tollerabile delle carceri, in particolare in quelle di provincia dove i detenuti vengono stipati in pochi metri quadrati, creando sovraffollamento.

Si potrebbe parlare di truffa delle carceri, dove nella realtà gli spazi esistono ma sulla carta vengono cancellati. Tutto a discapito dei detenuti. Non è certo tutto così il pianeta carceri.

In alcuni istituti moderni e ampi si trova ancora spazio, come il carcere esemplare di Bollate, alle porte di Milano, che può contenere senza problemi 1.400 detenuti, e oggi ha spazio per altri 300 ma non possono arrivare perché mancano gli agenti di polizia penitenziaria. E questo è un altro fattore che intralcia l'amministrazione penitenziaria perché i poliziotti sono mal distribuiti: nelle regioni del Nord vi è il maggiore disagio e si registrano situazioni drammatiche, rispetto a quelle del Sud che non hanno carenze di organico.

I posti occultati e la mala organizzazione carceraria emergono da relazioni di servizio di cui è in possesso il Dap (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria). Dossier riservati che sono rimasti nei cassetti dei vertici dell'amministrazione e dai quali emergono considerazioni tecniche che già in passato avrebbero portato ad evitare il sovraffollamento delle carceri e ottenere una buona vivibilità dei detenuti.

«Si deve considerare», si legge in una relazione del Dap, «quello che normalmente avviene nel momento in cui si attiva un nuovo istituto penitenziario, quando direttore e comandante di reparto si trovano con la necessità di dover avviare in tutta fretta (talvolta anche per ragioni estranee all'amministrazione penitenziaria) la struttura, potendo contare su un numero di unità di personale oggettivamente limitato. Questo comporta, necessariamente, scelte che tendono a diminuire notevolmente i posti di servizio e, di conseguenza, a sacrificare gli spazi originariamente previsti per i detenuti e, dunque, i vertici dell'istituto devono "inventarsi", trovando normalmente l'accordo degli organi superiori, soluzioni apparentemente legittime ma che, in realtà, rispondono alla duplice esigenza di utilizzare meno unità di personale e ridurre la capienza dell'istituto».

Questo è probabilmente quello che è avvenuto, fra gli altri, al
carcere di Monte Acuto di Ancona, in quello di Modena e Reggio Emilia, a Siena, al Pagliarelli di Palermo, a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e a L'Aquila.

Una riforma che può allentare l'emergenza carceri è dunque sotto gli occhi degli operatori, i quali, ottimizzando e recuperando le sezioni originariamente destinate ai detenuti, distribuendo meglio gli agenti, potrebbero fare largo a un migliaio di posti.

Il giudice Alfonso Sabella è stato direttore dell'ufficio centrale dell'ispettorato del Dap fino al momento in cui l'allora capo del Dipartimento, Giovanni Tinebra, ha disposto la soppressione dell'ufficio, e in questo ruolo aveva riscontrato nelle carceri i posti occultati. «È un fenomeno che ho purtroppo constatato frequentemente », conferma Sabella. «Per fare qualche esempio ricordo ad Ancona una sezione detentiva da oltre cento posti da cui sono stati addirittura rimossi i cancelli allo scopo di destinarla, ma solo apparentemente, a presunti laboratori di medici specialisti. Oppure un'intera sezione del carcere di Cassino che era stata adibita, e credo lo sia tuttora, ad accogliere gli archivi del vecchio carcere dell'isola di Santo Stefano, chiuso mezzo secolo fa. Mi viene in mente la sezione dell'alta sicurezza di Trapani dove le pareti venivano ciclicamente imbiancate per far apparire l'esistenza di lavori di ristrutturazione in corso oppure ancora le centinaia di stanze destinate formalmente a magazzini che ho trovato in molte carceri emiliane in cui erano sistemati solo un secchio e una scopa».

Il magistrato svela alcuni retroscena di questo sistema carcerario. «Potrei continuare a lungo», aggiunge l'ex direttore dell'ispettorato, «segnalando gli stratagemmi utilizzati da molte direzioni per non aprire le sezioni disponibili allegando inesistenti ragioni di sicurezza come per esempio a L'Aquila dove un intero piano detentivo veniva tenuto vuoto perché in quello sotto c'era Leoluca Bagarella, o ancora del padiglione D2 di Viterbo capace di quasi 400 posti che non veniva aperto perché la direzione non provvedeva, da anni, a collegare con un metro di tubo la rete fognaria a quella comunale. O a Cassino dove la nuova sezione detentiva da oltre cento posti non veniva aperta perché mancavano due rubinetti delle cucine e la direzione, invece di comprarli con i fondi dell'economato, aveva inserito l'istanza di finanziamento dei pochi spiccioli necessari in una richiesta di rifacimento del muro di cinta per milioni di euro e che quindi sarebbe stata concessa dopo anni. E tutto ciò senza parlare delle numerosissime ex sezioni femminili perfettamente agibili e presenti in tante carceri e totalmente inutilizzate».

Per Sabella al Pagliarelli di Palermo vi è stata per molto tempo una sezione, originariamente prevista per oltre 250 donne, che non veniva aperta. Ma come possono essere trasformati i dati delle carceri? «Sulle capienze ufficiali il discorso sarebbe troppo lungo», precisa il giudice. «Mi limito a segnalarle che i dati ufficiali forniti dal Dap non corrispondevano nemmeno con quelli che mi avevano fatto avere i Provveditori regionali con scarti anche rilevanti di diverse migliaia di posti detenuto. Avevo infatti effettuato delle verifiche e avevo accertato, per esempio, che per il servizio informatico del Dap il Piemonte aveva una capienza inferiore di 1.400 posti rispetto a quelli che si ottenevano sommando i dati che mi avevano comunicato dalle singole carceri piemontesi e lo stesso era avvenuto per il Lazio con 1.200 posti in meno». La responsabilità dell'occultamento dei posti detenuti, secondo Sabella, non è da attribuire ai direttori, i quali «svolgono con vera abnegazione e professionalità un compito difficilissimo».

Il nostro Paese ha adottato, con rare eccezioni, la scelta del regime chiuso nel senso che i detenuti, compresi quelli considerati di bassa e media sicurezza, vengono tenuti nelle loro celle per 20 ore al giorno e fanno, normalmente, due ore d'aria in cortile e due di socialità ma sempre all'interno della loro sezione. Ciò, se da un lato rende inutilmente più gravose le condizioni di vita dei detenuti, tanto che l'Italia è ai primi posti nel mondo occidentale per suicidi ed atti di autolesionismo in carcere, dall'altro comporta che almeno un agente debba costantemente trovarsi all'interno della sezione per controllare i detenuti, posto di servizio - secondo ambienti del Dap - particolarmente sgradito al personale di Polizia penitenziaria.

Da qui la scelta dei direttori di operare la concentrazione dei detenuti in modo da poterli controllare con un numero minore di agenti.

Nel carcere di Bollate vi sono 1.038 detenuti e 381 agenti di polizia penitenziaria, di questi solo 250 lavorano con i carcerati. E in questo istituto viene applicato il regime aperto. I detenuti sono liberi di circolare nella struttura. Non vi è sovraffollamento, nonostante il numero di reclusi, e lo scorso anno vi sono stati solo otto episodi di autolesionismo e nessun suicidio. Un dato che dimostra come questo regime aperto funzioni.

Per i gravi motivi che affliggono il sistema penitenziario il deputato Augusto Di Stanislao (Idv) ha proposto alla Camera l'istituzione di una commissione d'inchiesta. E in una mozione sottolinea le condizioni di insicurezza in cui è costretta a lavorare la polizia penitenziaria rivelando che «mediamente un agente deve sorvegliare 100 detenuti di giorno, circa 250 nei turni notturni; per garantire le traduzioni il personale (circa 6 mila agenti al giorno, ndr.) è costretto a viaggiare anche per 20 ore consecutive su mezzi non idonei».

Sulla base dei dati negativi del sovraffollamento il governo ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e ha previsto, oltre all'assunzione di 2 mila poliziotti, la costruzione di 47 nuovi padiglioni (entro il 2010, quando finirà l'emergenza) e poi di 18 nuovi istituti, con 21.709 posti in più. Nel frattempo i detenuti sono diventati 64.406, i suicidi dietro le sbarre sono 72, e l'Italia è stata condannata per la prima volta dalla Corte dei diritti dell'uomo di Strasburgo per «trattamenti inumani e degradanti » a causa della mancanza di spazio nelle carceri.

Per rendere esecutivo il piano è stato nominato commissario delegato Franco Ionta, capo del Dap, il quale avrà poteri «eccezionali in deroga alle procedure ordinarie» per velocizzare e semplificare le gare d'appalto, e potrà avvalersi, in deroga alle norme in vigore, anche di consulenti esterni e decidere la secretazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Insomma, l'iter della costruzione delle nuove carceri sarà semplificato, e sotto la regia del presidente del Consiglio, la documentazione relativa agli appalti potrà essere classificata come «riservatissima ».

In questo modo consentirà di selezionare gli operatori economici interessati agli appalti e di proteggere tutta la documentazione relativa ai lavori milionari. Come braccio operativo avrà la Protezione civile spa ed a Ionta sono stati messi a disposizione 500 milioni di euro.

Lontano dagli occhi

.
Morire nel deserto
di Fabrizio Gatti - Un filmato documenta la tragica fine degli immigrati espulsi dalla Libia. Così come prevede l'accordo siglato tra Berlusconi e Gheddafi - da L'espresso del 14/01/2010

.

.
Le mani nere sollevate ad afferrare l'aria. Pochi passi oltre, il vento sulla camicia anima la smorfia dell'ultimo respiro di una donna. E subito accanto, il corpo di un ragazzo ancora chino nella preghiera da cui non si è mai rialzato.


Muoiono così gli immigrati. Così finiscono gli uomini e le donne che non sbarcano più a Lampedusa. Bloccati in Libia dall'accordo Roma-Tripoli e riconsegnati al deserto.

Abbandonati sulla sabbia appena oltre il confine. A volte sono obbligati a proseguire a piedi: fino al fortino militare di Madama, piccolo avamposto dell'esercito del Niger, 80 chilometri più a Sud. Altre volte si perdono. Cadono a faccia in giù sfiniti, affamati, assetati senza che nessuno trovi più i loro cadaveri. Un filmato però rivela una di queste stragi. Un breve video che 'L'espresso' è riuscito a fare uscire dalla Libia e poi dal Niger. Un'operazione di rimpatrio andata male. Undici morti. Sette uomini e quattro donne, da quanto è possibile vedere nelle immagini.

Il video è stato girato con un telefonino da una persona in viaggio dalla Libia al Niger lungo la rotta che da Al Gatrun, ultima oasi libica, porta a Madama e a Dao Timmi, avamposti militari della Repubblica nigerina. È la rotta degli schiavi. La stessa percorsa dal 2003 da decine di migliaia di emigranti africani. Uomini e donne in cerca di lavoro in Libia, per poi pagarsi il viaggio in barca fino a Lampedusa.

Secondo la data di creazione del file, il video è stato girato il 16 marzo 2009 alle 12.31. L'ora centrale della giornata è confermata dall'assenza di ombre nelle immagini. L'uomo che filma è accompagnato da una pattuglia militare. Per una breve sequenza, si vede un fuoristrada pick-up con una mitragliatrice.

Le 11 persone morte di sete sarebbero arrivate fino a quel punto a piedi. Si sono raccolte vicino a una collina di rocce e sabbia. Forse speravano di avvistare da quell'altura un convoglio di passaggio e chiedere aiuto. Addosso o accanto ai cadaveri, scarpe e pantaloni di marche che si comprano in Libia.

Intorno non ci sono altri fuoristrada o camion. Non ci sono strade né piste battute. È una regione del Sahara in cui ci si orienta solo con il sole e le stelle.

In quei giorni migliaia di emigranti dell'Africa subsahariana salgono in Libia da Agadez, l'ultima città del Niger, ancora isolata dal mondo per la guerra civile tra l'esercito e una fazione di tuareg. Dalla fine del 2008 si contano almeno 10 mila emigranti in partenza ogni mese, dopo una lunga interruzione del traffico di clandestini. I passatori del Sahara riaprono gli affari sfruttando la ribellione tuareg, sostenuta dalla Francia per ottenere lo sfruttamento del secondo giacimento al mondo di uranio, a Imouraren, vicino ad Agadez.

Il 2 marzo il presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, è invece in Libia per siglare l'ennesimo accordo con il colonnello Muhammar Gheddafi. È la visita in cui Berlusconi porge le scuse per l'occupazione coloniale. Quella in cui i governi di Roma e Tripoli mettono le basi per la collaborazione nei pattugliamenti sottocosta, contro le partenze per Lampedusa. Nel 2008 il regime di Gheddafi aveva lasciato salpare verso l'Italia più di 30 mila immigrati, un record che ha richiamato in Libia migliaia di persone fino a quel momento bloccate ad Agadez.

Nell'incontro Berlusconi e Gheddafi non parlano solo di immigrazione. Discutono di affari personali, dei 5 miliardi di dollari in vent'anni a carico dell'Eni per il risarcimento dei danni di guerra, di contratti per il petrolio e il gas.

Tripoli offre subito un segnale di buona volontà e rispedisce verso il Niger centinaia di migranti rinchiusi nel campo di detenzione della base militare di Al Gatrun. Forse i cadaveri filmati con il telefonino sono la tragica conclusione di una di quelle operazioni. Al Gatrun e Agadez sono separate da 1.490 chilometri di deserto. Dieci giorni di viaggio e in mezzo una sola oasi, Dirkou. Fino a quando non si entra ad Agadez non si può dire di essere sopravvissuti al Sahara. Ma la polizia e l'esercito libici di Al Gatrun non si sono mai preoccupati della sorte degli stranieri una volta lasciati al di là del confine con il Niger.

Gli immigrati espulsi vengono scaricati dai camion militari e costretti a proseguire a piedi. Oppure sono affidati ai trafficanti che spesso li abbandonano molto prima di arrivare a destinazione.

Dalla linea di frontiera tratteggiata sulla carta geografica, la prima postazione militare del Niger è solo Madama, a 80 chilometri di colline e avvallamenti senza pozzi. Non c'è altro. Ottanta chilometri in cui, persa la rotta e abbandonato il bidone d'acqua per camminare leggeri, si è destinati a morire.

Già nel 2005 'L'espresso' aveva scoperto che le operazioni di rimpatrio verso il Niger, dopo il primo accordo tra Berlusconi e Gheddafi, avevano provocato 106 morti in quattro mesi. Ed erano soltanto le cifre ufficiali. Come i 50 schiacciati da un camion sovraccarico che si è rovesciato. Oppure il ragazzo del Ghana mai identificato, sbranato da un branco di cani selvatici durante una sosta a Madama. E le tre ragazze nigeriane morte di sete o le 15 raccolte in fin di vita con quattro uomini da un convoglio umanitario francese, dopo essere state abbandonate. Tutti condannati a morte da chi aveva organizzato il loro rimpatrio.

La notizia del filmato arriva a 'L'espresso' nella primavera 2009 durante la preparazione del documentario 'Sulla via di Agadez'. L'uomo con il telefonino però non è più nella città di fango rosso: "È tornato in Libia", sostiene una fonte: "Lo stesso giorno del filmato, a molti chilometri da quei cadaveri, hanno soccorso due ragazzi ancora vivi. I due hanno detto che erano stati costretti dai militari a partire da Al Gatrun. Arrivati nella zona del confine hanno dovuto proseguire a piedi".

Nel Sahara i passaparola richiedono molto tempo. Ma di solito vanno a destinazione. Il 16 luglio il dvd con il filmato viene recapitato in redazione. Mancano altre conferme. Bisogna aspettare che l'uomo con il telefonino torni ad Agadez e passano cinque mesi. È il 9 gennaio di quest'anno quando finalmente arrivano le risposte.

Nel frattempo il video finisce anche in altre mani. Il 13 dicembre qualcuno lo carica su YouTube dagli Stati Uniti. Dice di averlo ricevuto da Augustine, ospite di un campo di rifugiati a Malta. Augustine però non conosce la storia delle espulsioni a piedi. Palazzo Chigi sa ufficialmente dal 3 marzo 2004 che gli immigrati bloccati in Libia subiscono maltrattamenti. È la data stampata su un rapporto riservato della presidenza del Consiglio che 'L'espresso' ha potuto leggere. La relazione viene consegnata allo staff di Berlusconi, dopo la visita nel Sahara della delegazione della Protezione civile che deve progettare la costruzione dei centri di detenzione libici: "Si ritiene di dover scegliere, per motivi di opportunità e per una fluidità delle operazioni, la via che impegna il governo italiano in misura ridotta", dice il rapporto: "Tale soluzione ci farebbe calare meno nella configurazione dei centri, in considerazione anche del trattamento che riservano i libici ai cittadini extracomunitari trattenuti nei loro centri, di cui si allega documentazione fotografica".

Il governo invece si cala, eccome. Fino a chiedere a Gheddafi di proteggere i nostri confini meridionali. Costi quel che costi. Incuranti che in Italia esiste ancora l'articolo 40 del codice penale. Dice così: "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo".

giovedì 28 gennaio 2010

Dichiarazione di inizio abusi?!

.
.
ART. 27 - LEGGE REGIONALE (PUGLIA) 19 febbraio 2008, n. 1 - (APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DI DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ PER GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI)
.
1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), con potenza elettrica nominale fino a 1 MW e da realizzare nella Regione Puglia, fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche e integrazioni, nei seguenti casi:

a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;

b) impianti eolici on-shore;

c) impianti idraulici;

d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;

f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;

g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del d.lgs. 387/2003.

--------------------------------------------
vd. anche "Circolare 38-8763 del 1 Agosto 2008" emanata dall' Assessorato allo sviluppo economico e innovazione tecnologica: