
L’Organismo di Vigilanza, disciplinato dall’art. 6 del decreto 231/2001, è dotato di poteri autonomi e ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei Modelli Organizzativi e Gestionali, nonché di curare il loro aggiornamento.
Secondo il Tribunale di Milano (ordinanza del 2004), un OdV efficiente dovrebbe essere dotato di indipendenza, professionalità (con la presenza di almeno un esperto legale) ed autonomia (i componenti dovrebbero avere specifiche capacità professionali in tema di attività ispettive e di consulenza).
Secondo il Tribunale di Milano (ordinanza del 2004), un OdV efficiente dovrebbe essere dotato di indipendenza, professionalità (con la presenza di almeno un esperto legale) ed autonomia (i componenti dovrebbero avere specifiche capacità professionali in tema di attività ispettive e di consulenza).
Le Linee Guida di Confindustria specificano che requisiti ulteriori di professionalità sono previsti per i preposti alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, i quali dovrebbero cooperare con l’OdV per consentirgli di esercitare efficacemente le sue funzioni.
Il decreto non fornisce alcuna indicazione in ordine alla composizione dell’Organo, perciò sono da considerare validi i primi orientamenti della dottrina, della giurisprudenza e delle associazioni di categoria, secondo cui l’OdV deve Essere interno all’azienda (anche se possono far parte soggetti esterni), può avere una composizione collegiale (per le società di capitale, vista la delicata funzione, non dovrebbe coincidere con un organo sociale) e, secondo le Linee Guida di Confindustria, può coincidere con la funzione di Internal Audit.
Il Tribunale di Roma (Ordinanza del 2003) ritiene che i membri dell’OdV non dovrebbero appartenere agli organi sociali poiché, se l’OdV dovesse partecipare alle scelte in ordine all’attività dell’ente, potrebbe esserne pregiudicata l’obiettività di giudizio al momento delle verifiche di azioni che avrebbe contribuito a rendere operative.
Nelle società di piccole dimensioni, la legge prevede che i compiti dell’Organismo di Vigilanza possano essere svolti direttamente dall’organo dirigente (art. 6, comma 4).
L’OdV deve essere libero di accedere a tutte le informazioni rilevanti per l’esercizio delle sue funzioni ed è l’organo in grado di recepire segnalazioni di malfunzionamenti del modello. È lo stesso MOG, del resto, che prevede lo scambio delle informazioni rilevanti per le rispettive funzione tra OdV, Internal Audit, preposti al controllo interno e revisore contabile.
L’OdV avrà l’obbligo di riferire periodicamente al Consiglio d’Amministrazione e al Collegio Sindacale sull’attività svolta e, di volta in volta, in caso di violazioni delle procedure contenute nel modello.
Le Linee Guida di Confindustria, in tal senso, suggeriscono di porre l’OdV in posizione gerarchica elevata, prevedendo il riporto solo ai vertici societari e non attribuendogli alcun compito operativo.
Citando testualmente le Linee Guida di Confindustria:
“La posizione dell’Odv nell’ambito dell’ente deve garantire l’autonomia dell’iniziativa di controllo da ogni forma d’interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell’ente (e in particolare dell’organo dirigente). Tali requisiti sembrano assicurati dall’inserimento dell’Organismo in esame come unità di staff in una posizione gerarchica la più elevata possibile e prevedendo il ‘riporto’ al massimo Vertice operativo aziendale ovvero al Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.”
Sempre secondo Confindustria, al momento della formale adozione del Modello, l’Organo Dirigente dovrà disciplinare gli aspetti principali relativi al funzionamento dell’Organismo (es. modalità di nomina e revoca, durata in carica) e ai requisiti soggettivi dei suoi componenti, nonché dare comunicazione alla struttura dei compiti dell’Organismo e dei suoi poteri, prevedendo, in via eventuale, sanzioni nel caso in cui esso manchi di collaborazione.
Anche i compiti e le competenze dell’OdV non sono dettagliati dal decreto, ma, tenuto pure conto delle Linee Guida di settore e della prassi, le sue attività possono essere così raggruppate:
−− verificare l’efficienza ed efficacia del MOG rispetto alla prevenzione e all’impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
−− controllare il rispetto delle procedure ed accertare gli eventuali scostamenti da esse;
−− effettuare periodici esami sul modello e proporre aggiornamenti;
−− segnalare agli organi dirigenti gli opportuni provvedimenti in caso di violazioni accertate dal modello;
−− informare periodicamente gli organi dirigenti e di controllo sul tema della 231.
da "GOVERNANCE E RESPONSABILITA' SOCIALE - ANALISI SULL'APPLICAZIONE DEI CODICI ETICI D'IMPRESA IN ITALIA - STUDIO REALIZZATO DALLA FONDAZIONE UNIPOLIS"
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