
Tempi più brevi per le cause civili e riduzione della metà dei termini per i ricorsi
(Legge 69/2009)
Tempi più brevi per le cause civili e dimezzati i termini per i ricorsi; filtro ai ricorsi in Cassazione; possibilità di testimonianze scritte; sanzioni più elevate per chi presenta istanze di ricusazione inammissibili o infondate, e penalizzazioni economiche per chi rifiuta senza motivo un tentativo di conciliazione. Inoltre aumenta la competenza del giudice di pace.
Sono le novità contenute nella riforma del processo civile in vigore dal 4 di luglio. Le novità sono contenute nel Capo IV della legge 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 19 giugno.
Per quel che riguarda il particolare il giudice di pace ci si potrà rivolgere a lui per le cause per un valore fino a 5.000 euro (in precedenza era 2.582,28), e fino a 20.000 euro per i danni da circolazione dei veicoli.
Per sveltire i procedimenti è poi prevista la determinazione da parte del giudice del calendario del processo, e se viene proposta una conciliazione non accettata dalla parti, quando il giudice accoglie la domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, condanna al pagamento delle spese processuali maturate dopo la formulazione della proposta la parte che l'ha rifiutata senza giustificato motivo.
Inoltre, si concedono le deleghe al governo per riformare la giustizia amministrativa, sfoltire le forme processuali e facilitare la conciliazione nel settore commerciale e civile.
Se poi viene presentata una richiesta di ricusazione palesemente inammissibile, il giudice, con l’ordinanza con cui la rigetta ricusazione, provvede sulle spese e può condannare la parte che l’ha proposta ad una pena pecuniaria fino a 250 euro.
In materia di ricorsi, poi l'appello, il ricorso per Cassazione non possono essere promossi superato il termine di sei mesi dalla pubblicazione d ella sentenza, contro i 12 mesi previsti in precedenza.
Il ricorso in Cassazione, infine, è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa; quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo.
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Art. 47.
(Ulteriori modifiche al libro secondo del codice di procedura civile)
1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l’articolo 360 è inserito il seguente:
«Art. 360-bis. – (Inammissibilità del ricorso). – Il ricorso è inammissibile:
1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei princìpi regolatori del giusto processo»;
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